Skip to main content

Il settore agrivoltaico italiano si trova di fronte a una svolta significativa con il Disegno di Legge di Bilancio 2024. Il DDL propone cambiamenti rilevanti nella tassazione del diritto di superficie (DdS) per i terreni adibiti a impianti fotovoltaici, introducendo un regime fiscale più gravoso che potrebbe influenzare fortemente gli investimenti nel settore.

Il DDL interviene direttamente sui contratti di diritto di superficie, un meccanismo largamente utilizzato nel settore delle energie rinnovabili. Tradizionalmente, i proprietari agricoli concedono in “affitto” il loro terreno alle aziende interessate alla realizzazione di impianti per la produzione di energia verde. Questi contratti, che possono durare dai venti ai trent’anni, permettono alle aziende di costruire e mantenere l’impianto sul terreno, mantenendone la proprietà della costruzione e non del suolo.

La gravità di questa disposizione risiede nella sua natura retroattiva, la quale incide profondamente sulla sicurezza giuridica e sulla pianificazione finanziaria delle imprese coinvolte. Dal 1 gennaio 2024 tutte le cessioni di diritto di superficie, incluse quelle in corso, saranno soggette a tassazione. Questo scenario impone un reale cambiamento nel modo in cui vengono strutturati e valutati i contratti tra proprietari agricoli e imprese del settore fotovoltaico e che potrebbe bloccare alcune migliaia di impianti fotovoltaici  in corso di approvazione, che si installeranno in campi agricoli rispettando le norme che via via sono state emanate.

Storicamente, i corrispettivi ricevuti per la costituzione del diritto di superficie su terreni, solitamente finalizzati alla realizzazione di impianti fotovoltaici, venivano trattati con un regime fiscale relativamente leggero. Tuttavia, il nuovo DDL mira a considerare questi corrispettivi come redditi imponibili per le persone fisiche concedenti, classificandoli come “redditi diversi” secondo l’art. 67, comma 1, lettera h) del TUIR.

Il testo del Disegno di Legge chiarisce le modifiche proposte: 

ART. 23 (Misure di contrasto all’evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti) Paragrafo 5. “Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 9, comma 5, dopo le parole «Ai fini delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «, laddove non è previsto diversamente,»; b) all’articolo 67, comma 1, lettera h), dopo le parole: «i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto» sono aggiunte le seguenti: «, quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento»;”. 

L’aliquota fiscale applicata a questi redditi potrebbe raggiungere il 43%, corrispondente alle fasce IRPEF di reddito più alte. Tale aumento rappresenterebbe un significativo onere fiscale aggiuntivo per gli agricoltori e gli investitori nel settore agrivoltaico, mettendo potenzialmente a rischio la redditività degli investimenti in impianti fotovoltaici.

Riteniamo che questa misura possa avere riflessi molto negativi sia sul settore agricolo, sia su quello elettrico, sia sui consumatori finali (tutti noi utenti del sistema elettrico). La prima conseguenza sarà quella di bloccare gli investimenti fotovoltaici e privare gli agricoltori di una parte consistente del potenziale reddito.

Se queste modifiche fossero confermate e non compensate da emendamenti specifici, emerge la domanda su quale sarà l’impatto a lungo termine di queste nuove disposizioni fiscali sul settore agrivoltaico italiano. Non sarà né facile, né rapida, né scontata per gli operatori, la capacità di adattarsi efficacemente a queste modifiche riadattando le loro strategie fiscali e operative.

Possiamo inoltre prevedere che per “salvare” alcuni progetti si riesca a passare dall’affitto alla vendita di terreni: un metodo che aggiunge il rischio dell’abbandono del suolo agricolo da parte dell’agricoltore con la conseguenza di mettere a rischio la “continuità delle attività agricole sul quel suolo”.

Il DDL 2024 segna purtroppo un punto di importante criticità per il settore agrivoltaico. Sebbene le migliori intenzioni rispetto al settore delle rinnovabili sembrino perseguite, dietro questa riforma fiscale vi sono implicazioni economiche che vanno dalla parte contraria: per assicurare che il settore possa attirare gli investimenti necessari si deve garantire un ritorno economico, non solo per l’erario, ma anche sui quei proprietari agricoli che concedono i loro terreni per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile attraverso la “concessione” del diritto di superficie.

6 Comments

  • Rocco ha detto:

    Per ricerca terreni

  • Giuseppe ha detto:

    Buongiorno vorrei sapere se la questione riguarda anche i contratti per l’eolico?

    • Staff Gruppo Kenergia ha detto:

      Salve, grazie per la domanda. Il tema è legato alla cessione dei diritti di superficie a terzi. Le suggeriamo di consultare un fiscalista esperto in materia per meglio valutare eventuali differenze tra le destinazioni d’uso.

  • Pierino romagnolo ha detto:

    Scusate buongiorno ma se ho registrato il preleminare prima del 31.12.2023 devo lo stesso pagare l imposta grazie

    • Staff Gruppo Kenergia ha detto:

      Salve, la ringraziamo per il suo commento. Non possiamo però rispondere alla sua domanda e fornire una consulenza fiscale che esula dalle nostre competenze. Le suggeriamo di approfondire con un professionista abilitato, anche in considerazione dell’entrata in vigore della nuove normativa.

  • ANTONIO TOMASIELLO ha detto:

    Buongiorno vorrei sapere se la questione riguarda anche i contratti per l’eolico?

Leave a Reply